Statuto
ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
1.1. Su iniziativa del Fondatore San Colombano S.p.A. di Verona codice fiscale 00125840223 in persona del Presidente del C.d.A. Signor Fedrigoni Alessandro a questo atto delegato con delibera del C.d.A. del 07/06/2018 è costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE Paola Fedrigoni" - Ente Filantropico, con sede in Verona (VR), Via S. Egidio n.9/c.
1.2. La Fondazione ha durata di anni 20 (venti) dalla sua costituzione e pertanto cessa il 24/06/2038, fatta salva motivata proroga deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 2) FINALITA'
La Fondazione non ha scopo di lucro e non ripartisce utili.
La Fondazione, in conformità al fine di contribuire a perseguire il bene comune, di coesione e protezione sociale, favorendo il pieno sviluppo della persona, valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, ha carattere di ente filantropico e persegue finalità di sostegno e supporto, nelle sue diverse forme, alle famiglie dei dipendenti delle cd. Cartiere Fedrigoni Italia (più precisamente: Veneto: Verona – Cartiere e Uffici; Trentino: Cartiere Varone e Arco; Marche: Cartiere Fabriano e Uffici, Cartiere Pioraco, Stabilimento Castel Raimondo, Stabilimento Rocchetta, Centro Logistico di Buttapietra/VR, Filiali Commerciali Italiane e Negozi in Italia di Fabriano Boutique). Costituiscono settori di attività prevalente, la promozione ed il sostegno di iniziative atte a fornire alle famiglie dei dipendenti in servizio al 30/06/2018, delle cd. Cartiere Fedrigoni Italia (come sopra definite) un contributo economico per il superamento di situazioni di difficoltà economica conseguente a malattie, nonché il supporto economico nella formazione culturale dei figli dei medesimi.
Nello svolgimento della sua attività, la Fondazione sviluppa ogni forma di collaborazione con istituzioni, anche pubbliche, che perseguano analoghe finalità.
La Fondazione può svolgere, in conformità con gli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie ed ogni attività finanziaria e patrimoniale di natura mobiliare ed immobiliare ritenuta necessaria ed utile al perseguimento delle proprie finalità.
Essa svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale.
La missione istituzionale della Fondazione sarà svolta in conformità al regolamento che il Presidente predisporrà entro 120 (centoventi) giorni dalla costituzione e sottoporrà alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 3) PATRIMONIO
3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
-
dal fondo di dotazione iniziale pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
-
dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti ed espressamente
destinati a patrimonio; -
dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme dello Statuto;
-
dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
-
dagli avanzi di gestione e dalle somme non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
-
da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da altri Enti Pubblici e soggetti fisici o giuridici privati.
3.2. Qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione, affluisce automaticamente al Fondo di gestione di cui al successivo articolo 4, salvo diverse determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 4)FONDO DI GESTIONE
4.1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
- dalla dotazione iniziale di Euro 4.900.000,00 (quattromilioninovecentomila/00) da suddividere
pro-quota annua per tutta la durata della Fondazione dalle rendite e dai proventi derivanti dal
patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima; - da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano
espressamente destinate al patrimonio; - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Territoriali, da
altri Enti Pubblici e da soggetti fisici o giuridici privati; - dai contributi dei Promotori, e/o Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
4.2. Il Fondo di gestione della Fondazione é impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
4.3. La Fondazione per l'adempimento dei suoi compiti potrà altresì ricevere dai soggetti indicati nel presente artico lo contributi destinati a sostenere gli oneri di gestione ovvero specificamente rivolti al finanziamento di particolari iniziative rientranti nei suoi scopi istituzionali.
Articolo 5)ORGANI DELLA FONDAZIONE
Gli organi della Fondazione sono:
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.
Le cariche assunte dagli organi della Fondazione di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti l'Organo Revisore.
E' previsto il rimborso delle spese, appositamente autorizzate e documentate, sostenute dai titolari delle cariche per lo svolgimento delle funzioni.
Articolo 6)PRESIDENZA - LEGALE RAPPRESENTANZA
6.1. La carica di Primo Presidente spetta di diritto, vita sua natural durante, al fondatore Sig. Alessandro Fedrigoni, che, tuttavia, potrà in ogni momento rinunciarvi. Il Fondatore lascerà indicato il nome di colui o colei che dovrà ricoprire la carica di Presidente al suo posto, quando cesserà dalla funzione e potrà elevare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione se ritenuto utile alla Fondazione.
La persona designata dal Fondatore quale suo sostituto durerà in carica senza termine di mandato, fatte salve le sue dimissioni. Nel caso in cui per qualsiasi causa il Primo Presidente cessi dalla carica senza indicare il sostituto o cessi dalla carica di Presidente la persona indicata dal Fondatore (Primo
Presidente) Sig. Alessandro Fedrigoni, Presidente sarà di diritto, per il periodo intercorrente fra la cessazione della carica di Presidente e la data del primo Consiglio utile, il Consigliere più anziano nella carica ovvero, in caso di pari anzianità nella carica, il Consigliere più anziano di età.
Nel caso che venga a mancare per qualsiasi causa anche questo ultimo Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione rimasti in carica provvederanno per cooptazione alla nomina del nuovo Presidente scelto in seno al Consiglio e provvederanno altresì alla designazione del nuovo Consigliere in sostituzione di quello passato alla carica di Presidente.
Il Consiglio di amministrazione così ricostituito provvederà, tempo per tempo, con cadenza triennale rinnovabile, a nominare nel proprio seno il Presidente, con delibera assunta a maggioranza del numero dei Consiglieri in carica.
6.2. Il Presidente è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la rappresentanza legale e generale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di conferire procura.
6.3. Nell'ambito delle deleghe di funzioni previste nello Statuto, è altresì delegabile il
correlativo potere di rappresentanza.
6.4. Il Presidente:
a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare
nelle singole adunanze;
b) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
c) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si rendesse necessario;
d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le competenti autorità;
e) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano nella carica o, in caso di parità, più anziano di età.
Il Presidente, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che gli vengono conferiti dal consiglio.
Articolo 7) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA - DURATA - SOSTITUZIONE
7.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) Consiglieri, così formato:
- Presidente della Fondazione;
- Vice Presidente della Fondazione nominato dal Fondatore all'atto della costituzione della Fondazione con funzioni vicarie in caso di impedimento del Presidente;
- gli altri Consiglieri nominati dal Fondatore all'atto della costituzione della Fondazione.
Il numero dei suoi componenti può essere aumentato fino a 9 (nove), mediante cooptazione da parte dello stesso Consiglio, su proposta del Presidente, che in proposito delibererà con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi componenti, o mediante determina assunta dal Presidente.
Detti componenti durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati dal Consiglio su proposta del Presidente con le modalità di cui al punto 8.6.
I Consiglieri possono essere revocati dal C.d.A. su proposta del Presidente con delibera assunta a maggioranza dei componenti per inadempimento dei propri doveri previsti dallo statuto e/o dal regolamento e per la perdita dei requisiti di onorabilità.
In caso di dimissioni, revoca o morte, il componente cessato dalla carica è sostituito con nomina del Presidente, entro 60 (sessanta) giorni dalla cessazione; trascorso tale termine, la nomina viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione che può anche deliberare la riduzione del numero dei consiglieri qualora si ritenga di non procedere alla sostituzione.
Ove non fosse possibile per qualsiasi motivo procedere alla sostituzione e/o alla nomina di uno, o più, o tutti i membri del consiglio di amministrazione, vi provvederà la seguente Autorità: Presidente Tribunale di Verona.
7.2. Cause di ineleggibilità
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Articolo 8) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI - FUNZIONAMENTO
8.1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i poteri per la gestione della Fondazione ed in particolare, salve le attribuzione previste da altre disposizioni del presente Statuto, il Consiglio:
- delibera sui programmi della Fondazione quali proposti dal Presidente e sulle iniziative specifiche sottoposte al suo esame dai Consiglieri;
- deliberare il bando annuale della Fondazione in esecuzione al programma di gestione e delle iniziative promosse per l'esercizio;
- nomina, nei casi previsti dallo Statuto, il Presidente ed i Consiglieri;
- approva entro il 31/12 il budget previsionale, il bilancio di esercizio entro il 30/04 e le relazioni illustrative della missione;
- delibera le modifiche dello Statuto, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge quando ne ricorrono i presupposti;
- provvede all'organizzazione ed al governo amministrativo e finanziario della Fondazione, stabilendo le linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività fondazionali;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni, liberalità e contributi;
- delibera in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili, mobili e finanziari;
- nomina l'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) ed il Revisore Legale dei Conti quando ricorrono i presupposti di legge;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;
- delibera i regolamenti interni per la realizzazione della missione ed in genere tutti gli affari anche di straordinaria amministrazione che interessano la Fondazione, operando affinché i fini istituzionali siano scrupolosamente osservati;
- svolge ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto e dalla legge;
8.2. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constatare da verbali trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno sottoscritti dal Presidente della riunione e da altro Consigliere con funzioni di segretario o da altro soggetto all'uopo incaricato dal Presidente.
8.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito tramite raccomandata r.r. o telefax o telegramma o email almeno cinque giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella di inizio della riunione.
L'avviso di convocazione dovrà essere inviato all'indirizzo della Fondazione così come risultante dal relativo atto costitutivo. In caso di variazione, sarà cura del Presidente inviare apposita comunicazione alla sede della Fondazione, ed ai membri degli organi della Fondazione, attraverso lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo da cui risulti il ricevimento dal quale far constare il nuovo indirizzo.
8.4. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi nella sede della Fondazione o in altro luogo in Italia indicato dal Presidente della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione si considera riunito anche con collegamento video e/o telefonico e/o informatico; in questo caso il Presidente ed il segretario preliminarmente identificano i partecipanti alla riunione.
8.5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Vice Presidente e in caso di sua assenza e/o impedimento dal Consigliere più anziano di carica o di età.
8.6. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano riuniti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei Consiglieri nominati.
Le deliberazioni in merito a modificazioni dello Statuto da sottoporre all'autorità tutoria nei modi di legge, qualora ne ricorrano i presupposti, dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri in carica. In ipotesi di parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione.
8.7. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.
Articolo 9) ORGANO DI CONTROLLO
9.1. Il controllo sulla gestione finanziaria ed economica della Fondazione può essere affidato ad un:
1) Collegio dei Revisori dei Conti oppure ad un:
2) Revisore unico.
La nomina dei componenti dell'Organo di controllo spetta al Presidente della Fondazione.
Collegio dei Revisori dei Conti.
Qualora l'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Fondazione sia affidata ad un Collegio dei Revisori, quest'ultimo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone iscritte all'Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori viene nominato al momento della costituzione della Fondazione e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Collegio dei Revisori viene designato dal Consiglio di Amministrazione. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.
Revisore unico
Qualora l'attività di controllo e vigilanza sulla gestione della Fondazione sia affidata ad un Revisore Unico, questo dovrà essere scelto tra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili.
Il Revisore Unico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Il Revisore Unico assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
All'Organo di Controllo spetta il rimborso delle spese occasionate dalla carica.
Qualunque altro compenso annuo dell'Organo di Controllo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto degli onorari minimi previsti dalla tariffa professionale dei dottori commercialisti.
9.2. L'Organo di controllo provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere professionale mediante apposita relazione sui rendiconti preventivi e consuntivi ed effettua le verifiche di cassa.
9.3 Le relazioni dell'Organo di controllo devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.
9.4 Se nel corso del triennio viene a mancare, per qualsiasi motivo, l'organo di controllo, si provvederà alla sua sostituzione.
I membri nominati in sostituzione di quelli venuti meno, rimarranno in carica sino alla scadenza dei precedenti.
Articolo 10) ESERCIZIO FINANZIARIO
10.1. L'attività della Fondazione sarà organizzata sulla base di programmi annuali o poliennali.
L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
10.2. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il budget previsionale ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio dell'esercizio chiuso.
10.3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
10.4 E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 11) ESAURIMENTO DEGLI SCOPI - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE
11.1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli prima della scadenza dei 20 (venti) anni di durata della Fondazione di cui all'art.1.2., nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, che verrà fatta constare, dal Consiglio di Amministrazione, con apposita convocazione del Presidente, i beni della Fondazione saranno devoluti previa delibera del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti eletti, a istituzioni assistenziali/di beneficenza prive di carattere lucrativo e che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli della Fondazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Qualora, dopo due convocazioni, sia impossibile assumere la delibera, la delibera verrà assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero.
Nel caso si protraesse l'impossibilità di assumere la delibera, vi provvederà la seguente Autorità: Presidente Tribunale di Verona.
11.2. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o tre liquidatori, determinandone i relativi poteri.
11.3. Alla naturale scadenza della Fondazione, cioè alla data del 24/06/2038, qualora non sia intervenuta la proroga da deliberarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, si applicheranno i criteri previsti dallo statuto e dal regolamento in vigore per lo scioglimento ed estinzione della Fondazione, fermo il rispetto delle disposizioni di legge in materia.
Articolo 12) CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia di Fondazioni.