Regolamento

REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELL’ADUNANZA DEL 19/10/ 2018 MODIFICATO IL 16/05/2022 ED IL 19/05/2023

 


Importante:

I contributi saranno erogati solo alle persone dipendenti o ex dipendenti in servizio alla data del 30/6/2018.


 

 

INDICE
AMBITO DI APPLICAZIONE

 

TITOLO: I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Principi Generali
Art. 2 Territorio

 

TITOLO II: ATTIVITA’ DEGLI ORGANI
Art. 3 Collaborazione
Art. 4 Presidente
Art. 5 Consiglio di amministrazione

 

TITOLO III: STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 6 Documenti di programmazione
Art. 7 Piano programmatico pluriennale
Art. 8 Budget annuale previsionale

 

TITOLO IV: CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO
Art. 9 Destinatari degli interventi
Art. 10 Presentazione delle richieste

 

TITOLO V: ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO
Art. 11 Procedure istruttorie
Art. 12 Criteri di valutazione e principi di selezione
Art. 13 Procedure deliberative
Art. 14 Procedure erogative
Art. 15 Revoca dei contributi
Art. 16 Monitoraggio e valutazione risultati

 

TITOLO VI: PUBBLICITÀ E NORME TRANSITORIE
Art. 17 Pubblicità della documentazione istituzionale

 

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 2, ultimo comma dello statuto, disciplina l’attività della Fondazione Paola Fedrigoni per il perseguimento degli scopi statutari ed indica i criteri attraverso i quali vengono individuate e selezionate le richieste avanzate, i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l’efficacia degli interventi.

 

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi generali

1.1 La Fondazione persegue finalità di sostegno e supporto alle famiglie dei dipendenti delle cd. Cartiere Fedrigoni Italia, aventi i requisiti di cui al successivo art. 9.
1.2 Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo.
1.3 La Fondazione persegue i propri scopi tramite:
a) progetti ed iniziative propri;
b) bandi il cui contenuto viene di volta in volta approvato dal Consiglio di amministrazione in funzione degli specifici obiettivi perseguiti. I bandi vengono resi pubblici secondo le modalità di cui all’art. 18.1;
c) l’adesione ad attività consortili o associative, ed ogni altra azione idonea al perseguimento delle proprie finalità.
1.4 Per la sua attività istituzionale la Fondazione può utilizzare anche proventi derivanti da lasciti e liberalità di terzi non destinati ad incrementarne il patrimonio.
1.5 La Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali.
1.6 Al fine di assicurare il migliore impiego delle risorse, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, utilizzando, secondo principi di cautela, risorse a valere su esercizi successivi nell’ambito del periodo di valenza del Piano programmatico pluriennale.
1.7 L’attività istituzionale della Fondazione nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà non deve porsi in posizione di supplenza ovvero di surrogazione rispetto a quella degli enti e strutture pubbliche istituzionalmente deputate agli ammortizzatori sociali, ai servizi sociali e per la collettività.


Art. 2
Territorio

La Fondazione opera prevalentemente nel territorio italiano e precisamente ove hanno operato storicamente le cd. Cartiere Fedrigoni Italia e più precisamente: Veneto: Verona – Cartiere e Uffici; Trentino: Cartiere Varone e Arco; Marche: Cartiere Fabriano e Uffici, Cartiere Pioraco, stabilimento Castel Raimondo, stabilimento Rocchetta, Centro Logistico di Buttapietra/VR, Filiali Commerciali Italiane e Negozi in Italia di Fabriano Boutique. Può comunque indirizzare la propria attività in ambito nazionale quando specifiche circostanze lo rendano opportuno per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

 

TITOLO II: ATTIVITA’ DEGLI ORGANI

Art. 3
Collaborazione

Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità.


Art. 4
Presidente

Il Presidente è l’organo preposto alla individuazione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione da sottoporre al C.d.A.: ne determina gli obiettivi, i programmi e le priorità, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del C.d.A. ed ai rapporti con le competenti autorità, e ne verifica i risultati.
A tal fine esercita le attribuzioni previste dall’art. 6 dello Statuto.


Art. 5
Consiglio di amministrazione

5.1 Il Consiglio di amministrazione è l’organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti delle linee strategiche e degli obiettivi definiti dal Presidente.
Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, nell’esercizio dell’attività istituzionale, di cui all’art.8 dello Statuto il Consiglio, tra l’altro, provvede a:
a) approvare, con periodicità triennale, su proposta del Presidente, il Piano Programmatico pluriennale di cui al successivo art. 8 e sue eventuali modifiche ed integrazioni;
b) approvare, su proposta del Presidente, entro il 31/12 di ciascun anno, il Budget previsionale relativo all’esercizio successivo, indicando altresì le priorità, gli strumenti e gli ambiti di intervento, e verifica la loro puntuale attuazione;
c) approvare il bilancio d’esercizio consuntivo entro il 30/04 e le relazioni illustrative della missione e della sua attività erogativa.

 

TITOLO III: STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 6
Documenti di programmazione

6.1 L’attuazione delle finalità statutarie è assicurata dalla predisposizione da parte del Consiglio di Amministrazione del Piano programmatico pluriennale e del Budget previsionale annuale.
6.2 Al fine di raccogliere elementi utili per la definizione dei documenti di programmazione, la Fondazione può promuovere audizioni, studi ed indagini volti a definire le effettive esigenze dei beneficiari.

 

Art. 7
Piano programmatico pluriennale

7.1 Il Piano programmatico pluriennale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, specifica le linee strategiche e gli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nell’ambito dei settori di intervento e le risorse che si prevede possano essere disponibili nel periodo di riferimento.
7.2 Sulla base della rendicontazione periodica circa l’attività svolta, il Piano programmatico pluriennale viene sottoposto a verifica al fine di riscontrarne il grado di implementazione e la necessità di eventuali modifiche e/o integrazioni.

 

Art. 8
Budget annuale

8.1 Il Budget annuale previsionale, tenuto conto delle linee previste nel Piano pluriennale, definisce il piano degli interventi da realizzare, anche in relazione agli impegni a valenza pluriennale. A tal fine determina l’ammontare complessivo delle risorse da destinare all’attività istituzionale, la ripartizione delle stesse tra i settori d’intervento.
8.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione, approva il Budget annuale previsionale relativo all’esercizio successivo, predisposto sulla base del Piano pluriennale e degli indirizzi adottati. In occasione della approvazione il Consiglio procede anche alla verifica dell’attualità delle previsioni del Piano pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.
8.3 Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’attività erogativa, secondo le indicazioni del Budget annuale previsionale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi, rese opportunamente pubbliche sul sito internet della Fondazione, anche al fine di garantire la parità di accesso ai richiedenti.

 

TITOLO IV: CONDIZIONI E MODALITA’ DI ACCESSO

Art. 9
Destinatari degli interventi

9.1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione:
a) persone fisiche dipendenti o ex-dipendenti delle cd. Cartiere Fedrigoni Italia (come in precedenza definite) in servizio al 30/06/2018 in condizioni di difficoltà economica a seguito di malattie;
b) coniuge e figli dei dipendenti o ex dipendenti delle cd. Cartiere Fedrigoni Italia, in servizio al 30/06/2018, defunti prematuramente, in difficoltà economica;
c) dipendenti o ex dipendenti (compresi coniugi e figli) delle cd. Cartiere Fedrigoni Italia in servizio al 30/06/2018 che si trovino in particolari condizioni di disagio fisico e/o sociale;
d) figli di dipendenti o ex dipendenti delle cd. Cartiere Fedrigoni Italia, in servizio al 30/06/2018, meritevoli secondo i parametri scolastici del n/ordinamento, che intendono proseguire gli studi universitari in Italia o all’estero, oppure necessitano di borse di studio finalizzate alla ricerca scientifica; la Fondazione potrà anche deliberare annualmente premi per fine percorso scolastico attribuiti in base al merito per i risultati scolastici conseguiti di volta in volta precisati nel bando.
9.2 E’ facoltà della Fondazione accogliere le richieste provenienti dai soggetti di cui sopra valutando la stessa, a suo insindacabile giudizio, se le situazioni prospettate sono in sintonia con le finalità istituzionali della Fondazione.

 

Art. 10
Presentazione delle richieste

10.1 La presentazione delle richieste va effettuata con cadenza annuale su apposita modulistica disponibile sul sito internet o presso la sede della Fondazione.
10.2 Dalla richiesta devono in particolare risultare i seguenti elementi (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
- l’identificazione del richiedente (nome, cognome, domicilio, codice fiscale, telefono, altre informazioni utili);
- l’oggetto della richiesta;
- il bisogno/disagio a cui si vuole sopperire con adeguata documentazione di supporto;
- la documentazione che attesti il possesso del requisito di dipendente o ex dipendente (da parte del richiedente o suo familiare) di società del gruppo Cartiere Fedrigoni Italia alla data del 30/06/2018;
- la durata del rapporto di lavoro in società del gruppo Cartiere Fedrigoni Italia, eventuali rapporti di lavoro successivi e lo stato di occupazione al momento di presentazione della domanda;
- le modalità di utilizzo della somma richiesta;
- gli obiettivi previsti, i risultati benefici attesi;
- i tempi di realizzazione;
- gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati.
10.3 La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso richiedente, per titoli diversi o allo stesso titolo, non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

 

TITOLO V: ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

Art. 11
Procedure istruttorie


11.1 L’attività istruttoria, con la verifica degli aspetti formali dell’istanza e con la rispondenza ai requisiti fissati con il presente Regolamento, tiene conto delle caratteristiche dei proponenti, dell’entità delle richieste e degli ambiti di intervento.
11.2 Nel caso in cui l’istanza risulti incompleta la Fondazione provvederà a richiederne opportuna integrazione; potrà altresì essere richiesta ulteriore documentazione che si renda necessaria ai fini di una migliore valutazione.
11.3 Terminata l’istruttoria, le istanze complete sotto il profilo formale vengono sottoposte all’Ufficio di Presidenza - composto da Presidente e Vice Presidente - che formula le proposte al Consiglio di amministrazione per le relative determinazioni. Alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza il Presidente può invitare a partecipare, a scopo consultivo, soggetti di comprovata esperienza.

 

Art. 12
Criteri di valutazione e principi di selezione

12.1. La scelta dell’attività, dei progetti e delle iniziative da sostenere e dei contributi da assegnare avviene alla luce della loro rispondenza alle linee programmatiche inserite nel Budget annuale previsionale e tenendo altresì conto:
- della capacità di lettura del bisogno, dell’adeguatezza e dell’efficacia della soluzione proposta;
- delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
- dell’esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- della non ripetitività della domanda o del richiedente;
- di modalità comunicative efficaci (documentazione prodotta).
12.2 La valutazione viene effettuata per classi di meritevolezza sulla base dell’applicazione dei criteri di cui al precedente comma.

 

Art. 13
Procedure deliberative

13.1 Al Consiglio di amministrazione è riservato il compito deliberativo in ordine alle proposte formulate dall’Ufficio di Presidenza.
13.2 In presenza di richieste caratterizzate da un elevato grado di complessità il Consiglio di amministrazione, su proposta dell’Ufficio di Presidenza, può designare esperti esterni, scelti tra persone particolarmente competenti nel settore, con funzione di consulenti sia per la valutazione, sia per l’eventuale verifica dello stato di realizzazione.
13.3 I soggetti che hanno avanzato istanze di contributo possono richiedere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e vengono informati dell’esito delle procedure.

 

Art. 14
Procedure erogative

14.1 Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati tramite comunicazione o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.
14.2 L’erogazione dei contributi è effettuata, di norma, a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta; tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, può essere in tutto o in parte anticipata.
14.3 Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l’erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa, considerato al netto del minor contributo concesso rispetto alla richiesta.
14.4 Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati di avanzamento; anche in tal caso la liquidazione è quantificata sulla base delle spese rendicontate, ferma restando la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.
14.5 Ogni variazione della finalità e/o del contenuto economico dell’intervento finanziato deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione.
14.6 Non sono consentite modalità di erogazione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

 

Art. 15
Revoca dei contributi

15.1 Il Consiglio di amministrazione può revocare l’assegnazione delle risorse qualora:
- gli obiettivi proposti e le spese programmate non si realizzano entro dodici mesi dalla concessione del contributo o entro il termine previsto nella delibera di accoglimento;
- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto/spese;
- sia accertato, all’esito della verifica della rendicontazione, l’uso non corretto dei fondi erogati; il Consiglio di amministrazione potrà disporre l’interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti della richiesta avanzata.
15.2 Il Consiglio di amministrazione, dietro motivata richiesta del beneficiario, può prorogare il termine per l’utilizzo del contributo.

 

Art. 16
Monitoraggio e valutazione risultati

La Fondazione effettua la valutazione ex post degli interventi finanziati in merito al loro esito, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti - ove misurabili.

 

TITOLO VI: PUBBLICITA’ E NORME TRANSITORIE

Art. 17
Pubblicità della documentazione istituzionale

17.1 La Fondazione, anche per assicurare parità di accesso, ha cura di divulgare le linee programmatiche di intervento attraverso le quali persegue le proprie finalità ed i bandi di cui all’art. 1.3.
17.2 Lo Statuto, i Regolamenti interni, il Piano programmatico pluriennale, il Budget previsionale annuale, il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa della missione, nonché eventuali altri documenti di valenza istituzionale, saranno resi pubblici agli interessati con idonei strumenti.

 

 

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